lunedì 17 marzo 2014

Permessi di soggiorno





Le informazioni contenute in questo file  sono aggiornate a dicembre 2014 e potrebbero subire variazioni future.


Documenti del paese d'origine:

Il primo documento essenziale per poter chiedere ogni tipo di P.d.S. è il passaporto o, in assenza, il certificato d'identità consolare con foto, legalizzato in Prefettura.
Entrambi vanno richiesti al consolato di provenienza presente sul territorio italiano.
Qualora le pratiche per l’ottenimento del passaporto richiedano molto tempo è possibile richiedere il certificato d'identità consolare. Quest’ultimo ha un costo di 30 Euro, ha una validità di sei mesi, non è valido per l’espatrio e va poi legalizzato in Prefettura per poter essere valido in Italia. Ai fini della legalizzazione va acquistata una marca da bollo di 16 Euro. Per ottenere il certificato legalizzato in Prefettura è necessario registrarsi sul sito della Prefettura attraverso il quale verrà fissato un appuntamento per presentare e per ritirare la domanda/documento (www.prefettura.it)
 Il certificato di identità consolare può essere utilizzato solo per i pds che vengono richiesti dai minori. Per i maggiorenni è sempre necessario il passaporto.
Per richiedere il certificato consolare e/o il passaporto in Consolato è necessario presentare un certificato di nascita originale, preferibilmente con foto. Per Egitto e Marocco va bene anche la carta di identità nazionale (da preferire perché è già un documento con fotografia)


1-  RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA':

Le richieste vanno presentate c/o l’Ufficio Minori della Questura (1° piano) dall’A.S./educatore delegato.

I Documenti da presentare sono i seguenti:
-      N°4 fotografie su sfondo bianco;
-      Fotocopia del documento di Identità (passaporto o certificato di identità consolare);
-      Fotocopia del verbale di affidamento rilasciato dalle F.F.O.O.;
-      Originale della Dichiarazione di Ospitalità della comunità;
-      Se rinnovo, orginale del p.d.s. scaduto

Il bollettino di pagamento di Euro 27.50 non va presentato.

Verrà rilasciato un cedolino dietro il quale verranno indicati il giorno e l’ora per l’appuntamento per il foto-segnalamento o, se già avvenuto, per il ritiro del Permesso di Soggiorno presso il medesimo ufficio.
A questi appuntamenti si deve presentare il ragazzo, accompagnato da un educatore, munito di cedolino e documento d’identità del ragazzo in originale. In caso di ritardo o di impossibilità ad essere presenti all’appuntamento è necessario che gli educatori si mettano in contatto con l’Ufficio Minori attraverso il centralino della Questura al n. 02/62261 e farsi passare l’Ufficio Minori dell’Ufficio Immigrazione (scelta da preferire); oppure, se ci dovessero essere difficoltà a farsi passare l’ufficio, al n. 02/62265117

N.B. Alcuni ragazzi arrivano dalle regioni cui sono approdati via mare con il Permesso di Soggiorno ottenuto senza passaporto (lo fanno a vista). Questo documento è valido sino alla sua scadenza ma, per essere rinnovato, è poi necessario il passaporto. Se i dati del passaporto coincidono con quelli del p.d.s. non ci sono problemi. Ma se questi sono differenti, bisogna farsi fare dal consolato di appartenenza una dichiarazione in cui risulti che la persona del p.d.s. e quella del passaporto sono la stessa (certificato di esatte generalità). Va poi vidimato in prefettura come indicato nei punti precedenti. Questa procedura va utilizzata in tutti i casi in cui vi siano delle differenze tra i dati riportati sul p.d.s. e il passaporto.


2. PERMESSO DI SOGGIORNO PER AFFIDAMENTO E/O TUTELA

Qualora il decreto di tutela arrivi prima del rilascio del P.d.S. per minore età, verrà rilasciato direttamente un P.d.S. per affidamento.
Se invece il decreto di tutela arriva dopo il rilascio del P.d.S. per minore età, tale P.d.S. – se sussistono le condizioni per il rinnovo – verrà rinnovato con la causale per affidamento.
Il P.d.S. per affidamento è elettronico a differenza di quello per minore età che è cartaceo.
N.B. Qualora i dati anagrafici del Decreto di Tutela non coincidano con quelli del Passaporto, il Permesso per affidamento viene comunque rilasciato a condizione che il Servizio Sociale abbia trasmesso al TO di Milano la richiesta di rettifica delle generalità del minore.



Le richieste vanno presentate presso l’Ufficio Minori della Questura (1° piano) e vanno consegnate dall’A.S./Educatore delegato.

I documenti da presentare sono:

-  4 fototessera su sfondo bianco;
- Fotocopia del decreto T.O.;
- Fotocopia del passaporto (presentare solo le pagine relative ai dati anagrafici, al numero del documento ed alle relative date di rilascio e scadenza) con originale in visione;
- Originale del Permesso di Soggiorno scaduto (se si tratta di rinnovo);
- Fotocopia del Codice Fiscale;
- Bollettino di Pagamento di Euro 27,50;
- Modulo 209 (di colore blu) o modulo 210 (di colore verde);
- Originale della dichiarazione di Domicilio della comunità;

N.B. Se il ragazzo ha meno di 14 anni deve firmare il tutore, mentre dai 16 ai 18 anni deve essere presente anche la firma del ragazzo, oltre a quella del tutore.

Verrà rilasciato un cedolino dietro il quale verranno indicati il giorno e l'ora per  l'appuntamento per il foto-segnalamento o, se già avvenuto, per il ritiro del permesso presso il medesimo ufficio.
A questi appuntamenti si deve presentare il ragazzo, accompagnato da un educatore, munito di cedolino e documento d’identità in originale (passaporto o certificato d' I. C.)
In caso di ritardo o impossibilità di essere presenti all'appuntamento chiamare per avvertire, così come indicato in precedenza.

2- PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE:

Per avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione la legge prevede che al compimento dei 18 anni il ragazzo debba essere in una delle seguenti situazioni :
- essere in Italia da almeno tre anni di cui due di progetto educativo (comunità o altro);
- qualora non avesse questi requisiti deve chiedere, entro 90 giorni precedenti al compimento del diciottesimo anno di età e  tramite il Servizio Sociale, il parere  al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Roma (ex Comitato Minori). La risposta arriva generalmente dopo due/tre mesi. 
Al fine di ottenere il parere del ex Comitato di Roma il Servizio Sociale invia:
- fotocopie dei documenti del ragazzo (passaporto, p.d.s., codice fiscale, tessera sanitaria, decreto di tutela o, in assenza, la richiesta di tutela fatta al tribunale)
- certificati che attestino il percorso scolastico/lavorativo effettuato
- una relazione di fine percorso della struttura che ospita il ragazzo
- certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego che attesti la disponibilità all’assunzione.

  Una volta ricevuto, da parte del Servizio Sociale, il parere FAVOREVOLE dell’ex Comitato, è possibile procedere alla conversione del P.d.S. per attesa occupazione o lavoro (se il ragazzo è assunto).
             
A Milano per la conversione del P.d.S. da Minore età/Affidamento a Attesa Occupazione, ci sono due alternative possibili:

1.   Tramite sportello postale procurandosi il Kit seguendo le istruzioni contenute al suo interno. Successivamente, alla convocazione in questura, devono essere presentati i seguenti documenti:
-      Il parere dell’ex Comitato di Roma (l’assenza di questo allegato implica il rigetto immediato della domanda);
-      La fotocopia dell’iscrizione al centro dell’impiego che certifica la disponibilità al lavoro;
-      La fotocopia del codice fiscale
-      L’originale del p.d.s. e del passaporto
-      La dichiarazione di ospitalità originale che va fatta in base all’Art.7 (del D.Lgs 25/07/1998 n°286). Per rinnovare il Permesso di Soggiorno è necessario possedere un domicilio. Per ottenere la dichiarazione di ospitalità, la persona che ospita il ragazzo deve recarsi, insieme all’ospitato, al Commissariato della zona di domicilio con i documenti originali (carta d’identità, passaporto e permesso di soggiorno) sia di chi ospita sia di chi viene ospitato. Al commissariato verrà richiesta la compilazione di un modulo originale in triplice copia (tre) che verrà timbrato e firmato. La copia del modulo in originale che verrà consegnata al richiedente è la dichiarazione di ospitalità necessaria alla conversione del permesso di soggiorno da minore età/affidamento ad attesa occupazione.
2.    Tramite l’ufficio minori Stranieri della Questura in via Montebello 26 (scelta da preferire).

Sia per il KIT sia per l’Ufficio Minori, è necessario presentare il bollettino pagato di 107,50 Euro e la marca da bollo di 16,00 Euro.


4- PERMESSO DI SOGGIORNO PER AFFIDAMENTO (per prosieguo amministrativo)


Il ragazzo ha la possibilità di chiedere ad un giudice del Tribunale dei Minori il prosieguo amministrativo.
Ovvero la possibilità di essere affidato ai Servizi Sociali del Comune di Milano, per portare a termine il suo progetto.
Un paio di mesi prima del compimento dei 18 anni, il ragazzo deve scrivere una lettera, in cui viene motivata la sua richiesta di prosieguo. Tale lettera accompagnata dalla relazione sul ragazzo della comunità ospitante, va consegnata all’assistente sociale di riferimento.
L’assistente sociale parlerà con il responsabile del P.I. Minori e che, a sua volta, si consulterà con il Direttore del Settore. Se le opinioni sono favorevoli, la richiesta verrà inoltrata al Tribunale dei Minori.

Il decreto di prosieguo prevede delle prescrizioni che devono essere osservate dal ragazzo, prima tra tutte aderire al progetto dell'A.S. e tenerlo/a informato/a degli spostamenti.
La mancata osservanza di queste prescrizioni può comportare la revoca del prosieguo amministrativo.
Il giudice può voler rivedere il ragazzo periodicamente o chiedere aggiornamenti all'A.S.

Una volta che il ragazzo è in possesso del decreto, deve recarsi all'ufficio minori della questura con i seguenti documenti

-   4 fototessere su sfondo bianco
-   Fotocopia del Decreto di Prosieguo del T.M.
-   Fotocopia del passaporto con originale in visione
-   Originale del permesso di soggiorno scaduto
-   Pagamento di 127,50 Euro (per il primo rinnovo mentre per il secondo  rinnovo il bollettino da pagare sarà di 107,50)
-   Fotocopia del codice fiscale
-   Dichiarazione di domicilio (ospitalità) dell’accoglienza in originale

Per i ragazzi in Prosieguo Amministrativo che non vivono in comunità o in pensionato, o che si fanno rilasciare ospitalità dalla Fondazione Casa della Carità, presentare dichiarazione di domicilio ai sensi dell’art. 7 T.U.L.P.S. da ritirare e far vidimare c/o i Commissariati di zona e, se l’ospitante è straniero, fotocopia del suo Permesso di Soggiorno.



5. PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO

Per avere il permesso di soggiorno per LAVORO  la legge prevede che al compimento dei 18 anni il ragazzo debba essere in una delle seguenti situazioni :
- essere in Italia da almeno tre anni di cui due di progetto educativo (comunità o altro);
- qualora non avesse questi requisiti deve chiedere, entro 90 giorni precedenti al compimento del diciottesimo anno di età e  tramite la sua A.S.,  all’ex Comitato di Roma, il parere. La risposta arriva generalmente dopo due/tre mesi. 
Una volta arrivato il parere POSITIVO dal Comitato si può procedere nei due modi seguenti:
1.   Kit postale da compilare con pagamento del bollettino (l’importo varia a seconda del tipo di contratto di lavoro), di una marca da bollo di 16,00 Euro.
2.    Presso l’Ufficio Minori Stranieri della Questura in via Montebello 26.
               
Sia per il Kit sia per l’Ufficio minori della Questura sono necessari i seguenti documenti:
 - il parere del comitato (l'assenza di questo allegato implica il rigetto immediato della domanda), 
- Il certificato UNILAV compilato dal datore di lavoro/commercialista.
- la dichiarazione di ospitalità in base all’articolo 7 (vedi sopra)

N.B. per la presentazione tramite kit, attenersi alle indicazioni contenute al suo interno, il resto della documentazione va presentata alla convocazione in Questura (non inserita nel plico).
L’invio del kit ha un costo di 30,00 euro.

La durata del permesso di soggiorno varia a seconda del contratto di lavoro: se inferiore a un anno e a tempo determinato la validità sarà di un anno (con bollettino da pagare di Euro 107,50), se superiore a un anno o a tempo indeterminato la validità sarà di due anni ma occorre allegare almeno due buste paga (il bollettino da pagare ammonta in questo caso a 127,50).


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