Servizi del
Comune di Milano:
1. Servizio Supporti Attivi per il Lavoro
1. Servizio Supporti Attivi per il Lavoro
Il Servizio Supporti Attivi per il
Lavoro offre gratuitamente a tutte le
persone che sono alla ricerca di un'occupazione (uomini, donne, italiani e
stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno) servizi di
informazione e orientamento per la ricerca del lavoro.
DOVE:
SPAZIO INFORMATIVO
(zona 8):
Villa Scheibler
Supporti Attivi per il lavoro
Via Felice Orsini, 21 - 20157 Milano
Tel. 02884.45013
Informazioni: telefonare dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Apertura al pubblico: martedì e
giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00
SPAZIO ORIENTAMENTO
(zona 1):
Servizio Supporti Attivi per il
lavoro
Viale G. D'Annunzio, 15 - 20123
Milano
Tel. 02884.48547 - 48555 (fissare un
appuntamento per il colloquio)
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
2. CELAV: Centro di Mediazione al lavoro.
Come
si accede al Servizio:
I cittadini milanesi possono
rivolgersi, senza appuntamento, allo Sportello informativo del Centro, in via
Scaldasole 5, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 16.30.
Centro di Mediazione al
Lavoro:
via Scaldasole 5 - 20123 Milano
Tel. 02 884 68147 - Fax
02 884 45913
Per conoscere gli altri servizi che a Milano si occupano di lavoro puoi rivolgerti direttamente agli operatori.
- sulla Dote Unica Lavoro regione Lombardia
- sul punto Nuova Impresa: http://www.formaper.it/index.phtml?Id_VMenu=610&daabstract=1085
- su eventuali lavori disponibili presso agenzie quali l’AMSA
- sulle Nuove forme di apprendistato: http://www.nuovoapprendistato.gov.it/
Un buono
strumento di ricerca del lavoro è la consultazione del data base del lavoro
Sailor che trovate al seguente indirizzo:
Anche
l’utilizzo dei vari centri per l’impiego può fornire indicazioni utili e
orientamenti: http://www.provincia.milano.it/sintesi/afolcpi/index.html
Altri spazi
web consultabili per la ricerca del lavoro sono le agenzie accreditate per il lavoro che elenchiamo qui di seguito e alle quali si accede
cliccando sul nome):
Ecco, infine, un elenco
delle agenzie di supporto al lavoro accreditate (ex interinali) con relativi
link:
|
Tirocini formativi e di
orientamento
Destinatari
L’istituto del tirocinio formativo e di
orientamento si rivolge ai giovani maggiori di 16 anni che hanno conseguito un
titolo di studio da non più di 12 mesi, inoccupati e in cerca di occupazione,
disoccupati o occupati con contratto di lavoro o di collaborazione a tempo
parziale.
Obiettivo
Il tirocinio formativo e di orientamento è
finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani
nel percorso di transizione tra scuola e lavoro attraverso un’esperienza
formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro.
Durata
Il tirocinio formativo e di orientamento
ha una durata massima di sei mesi.
Indennità di partecipazione
Il tirocinante ha diritto ad un’indennità
di partecipazione, il cui importo deve essere esplicitato nella convenzione di
tirocinio, non inferiore a euro 400 lorde mensili, riducibili a 300 nel caso
siano erogati i buoni pasto o il servizio mensa o quando l’impegno
giornaliero per il tirocinante non sia superiore a 4 ore. Ai fini fiscali, le
somme percepite costituiscono reddito da lavoro dipendente.
Chi promuove i tirocini
(soggetti promotori)
•
I
tirocini possono essere promossi da i seguenti enti: §
•
istituzioni
scolastiche ed enti accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione
professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle leggi regionali 22/2006 e
19/2007 (link catalogo operatori) §
•
enti
autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla legge regionale
22/2006 §
•
enti
autorizzati nazionali ai servizi al lavoro ai sensi del d.lgs n. 276 del 2003 §
•
comunità
terapeutiche e cooperativa sociali iscritte negli specifici albi regionali che
si attivano per i gli utenti dei loro servizi
Chi può ospitare i tirocinanti
I tirocinanti possono essere collocati
presso persone fisiche o giuridiche, di natura pubblica o privata, detti
soggetti ospitanti. L’impresa/l’Ente che vuole offrire un tirocinio presso una
propria unità operativa deve garantire una serie di requisiti e rispettare una
serie di vincoli (link sezione imprese). Tutorship Il soggetto promotore deve
individuare una figura di riferimento (tutor) che predisponga il progetto
formativo, organizzi e monitori il tirocinio, rediga la certificazione finale.
Parallelamente anche il soggetto ospitante dovrà nominare un responsabile del
progetto formativo che affianchi il giovane sul luogo di lavoro.
Diritti e doveri del
tirocinante
Il tirocinante: §
•
ha
diritto a un’indennità di partecipazione, come sopra specificato §
•
può
svolgere solo attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio che
non comportino l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da
compiti generici e ripetitivi o riconducibili alla sfera privata §
•
può
svolgere l’attività in ore notturne (tra le 23 e le 7) solo in presenza di
intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa
per i minori, e a condizione che tale modalità di svolgimento sia giustificata
dall’attività dell’azienda §
•
ha
diritto alla sospensione - non computabile ai fini della durata del tirocinio -
per maternità, malattia lunga o infortunio per una durata pari o superiore a 60
giorni o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante §
•
ha
diritto all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e ad
un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi §
•
durante
lo svolgimento del tirocinante, non perde lo stato di disoccupazione
eventualmente posseduto §
•
deve
attenersi a quanto previsto dal progetto formativo individuale, svolgendo le
attività previste dagli obiettivi formativi del tirocinio che non possono
riguardare l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti
generici e ripetitivi, o riconducibili alla sfera privata.
Certificazione
Al termine del tirocinio il soggetto promotore deve rilasciare
un’attestazione che riporti la sede e il periodo di svolgimento del tirocinio e
un attestato delle competenze acquisite possibilmente con riferimento al Quadro
regionale degli standard professionali o, quando sarà istituito, al repertorio
nazionale previsto dalla legge 92/2012 (art. 4 comma 67).
Tirocini formativi e di
orientamento per soggetti disabili o svantaggiati
Il tirocinio è un’esperienza pratica
svolta presso un ente pubblico o un’azienda privata al cui termine viene
rilasciata una specifica certificazione. Il tirocinio non costituisce un
rapporto di lavoro. In particolare, il tirocinio formativo e di orientamento
per soggetti disabili o svantaggiati è finalizzato ad agevolare l’inclusione
sociale.
Durata
Per questa categoria di persone sono stati
previsti diversi vincoli di durata:
•
per
gli svantaggiati 12 mesi, estensibili fino a 24 mesi in presenza di parere
espresso da soggetto terzo competente
•
fino
a un massimo di 24 mesi per i disabili. Per casi particolari segnalati dal
Comitato Tecnico Provinciale, non c’è limite di durata. Indennità di
partecipazione
L’indennità di partecipazione viene
determinata tenendo conto delle capacità e abilità residue del tirocinante come
da valutazione del Comitato Tecnico Provinciale.
Chi promuove i tirocini
(soggetti promotori)
I tirocini possono essere promossi da i
seguenti enti: §
•
istituzioni
scolastiche ed enti accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione
professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle leggi regionali 22/2006 e
19/2007 (link catalogo operatori) §
•
enti
autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla legge regionale 22/2006
§
•
enti
autorizzati nazionali ai servizi al lavoro ai sensi del d.lgs n. 276 del 2003 §
•
comunità
terapeutiche e cooperativa sociali iscritte negli specifici albi regionali che
si attivano per i gli utenti dei loro servizi
Chi può ospitare i tirocinanti
I tirocinanti possono essere collocati
presso persone fisiche o giuridiche, di natura pubblica o privata, detti soggetti
ospitanti.
L’impresa/l’Ente che vuole offrire un
tirocinio presso una propria unità operativa deve garantire una serie di
requisiti e rispettare
Tutorship
Il soggetto promotore deve individuare una
figura di riferimento (tutor) che predisponga il progetto formativo, organizzi
e monitori il tirocinio, rediga la certificazione finale.
Parallelamente anche il soggetto ospitante
dovrà nominare un responsabile del progetto formativo che affianchi il giovane
sul luogo di lavoro.
Diritti e doveri del
tirocinante
Il tirocinante: §
•
ha
diritto a un’indennità di partecipazione, come sopra specificato §
•
può
svolgere solo attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio che
può prevedere anche l’acquisizione di professionalità elementari. §
•
può
svolgere l’attività in ore notturne (tra le 23 e le 7) solo in presenza di
intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa
per i minori, e a condizione che tale modalità di svolgimento sia giustificata
dall’attività dell’azienda §
•
ha
diritto alla sospensione - non computabile ai fini della durata del tirocinio -
per maternità, malattia lunga o infortunio per una durata pari o superiore a 60
giorni o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante
•
ha
diritto all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e ad
un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi §
•
durante
lo svolgimento del tirocinante, non perde lo stato di disoccupazione
eventualmente posseduto §
•
deve
attenersi a quanto previsto dal progetto formativo individuale, svolgendo le
attività previste dagli obiettivi formativi del tirocinio che non possono
riguardare l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti
generici e ripetitivi, o riconducibili alla sfera privata.
Certificazione
Al termine del tirocinio il soggetto
promotore deve rilasciare un’attestazione che riporti la sede e il periodo di
svolgimento del tirocinio e un attestato delle competenze acquisite
possibilmente con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali
o, quando sarà istituito, al repertorio nazionale previsto dalla legge 92/2012
(art. 4 comma 67).
APPRENDISTATO
5 passi per l'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale o contratto di mestiere
Il contratto di apprendistato
è la forma di inserimento lavorativo prevista per i giovani!!
Con 5 semplici passi imparerai ad
utilizzare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e troverai le risposte ai tuoi quesiti ed alle tue
perplessità.
L’apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale è un contratto di lavoro a contenuto formativo;
permette ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni di acquisire una
qualifica di operatore professionale o un diploma professionale di tecnico.
Questi sono titoli di studio riconosciuti a livello nazionale che permettono
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione.
L’apprendistato è un contratto a tempo
indeterminato, che può essere stipulato da tutti i datori di lavoro di imprese
private appartenenti a tutti i settori di attività. Per i soggetti pubblici,
invece, si è in attesa di regolamentazione delle modalità di attuazione.
Attraverso il contratto di apprendistato
per la qualifica ed il diploma professionale puoi:
• lavorare e ottenere una retribuzione con
le stesse tutele (INSERIRE LINK A SEZIONE “TUTELE DEGLI APPRENDISTI” di
tutti gli altri lavoratori dipendenti;
• imparare sul posto di lavoro acquisendo
competenze tecnico-professionali specifiche.
• ricevere sostegno nell’apprendimento da
parte del tuo tutore aziendale.
• consegui re una qualifica o un diploma
professionale e costruire delle prospettive di carriera.
Si chiama “contratto formativo” perché
all’esperienza lavorativa si alternano momenti di formazione, che possono
svolgersi sia all’interno dell’impresa sia all’esterno, presso strutture
formative specializzate (Enti di formazione, scuole, etc.), che permettono ai
giovani di acquisire un titolo di studio.
Le caratteristiche del contratto
Forma, durata del periodo
formativo e contenuto del contratto
Il contratto di assunzione in
apprendistato deve essere stipulato necessariamente in forma scritta e
sottoscritto dal datore di lavoro e dall’apprendista.
La durata della componente formativa del
contratto non può essere superiore a tre anni, per l’acquisizione di una
qualifica di operatore professionale, ovvero quattro anni nel caso di diploma
professionale di tecnico. Per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, è
possibile riconoscere crediti formativi in ingresso in base alle competenze
possedute.
Il contratto deve contenere:
1) l’attività lavorativa (prestazione)
oggetto del contratto;
2) la durata del periodo di prova e del
periodo di formazione in apprendistato, nell’ambito dei limiti massimo e minimo
fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
3) il livello di inquadramento iniziale,
intermedio e finale;
4) il titolo di studio o di alta
formazione che potrà essere acquisito al termine del rapporto e la relativa
qualifica contrattuale.
Piano Formativo Individuale
Il contratto di apprendistato deve essere
sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI), che definisce
il percorso formativo dell'apprendista.
Il PFI deve contenere:
• i dati relativi all’azienda,
all’apprendista e al tutor o referente aziendale;
• l’indicazione del titolo
di qualifica di operatore professionale o di diploma di tecnico
professionale da acquisire;
• le modalità di articolazione e di
erogazione della formazione di competenza aziendale.
Tutor o referente aziendale
In azienda l’apprendista dovrà essere
seguito da un tutore o referente aziendale, che ha la funzione di favorire un
efficace inserimento nel contesto produttivo e supportare una graduale
acquisizione delle competenze tecnico-professionali.
Le caratteristiche e gli obblighi del
tutor o referente aziendale sono definiti dalla contrattazione collettiva.
Anche alcune Regioni hanno emanato
disposizioni sul tutor o referente aziendale, al fine di assicurare un adeguato
supporto al percorso formativo degli apprendisti.
Per informazioni sulla eventuale
regolamentazione regionale per il tutor si rimanda ai siti delle Regioni e
Province Autonome raggiungibili dalla sezione “Come funziona” del portale nazionale.
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