lunedì 17 marzo 2014

Lavoro


Servizi del Comune di Milano: 
1. Servizio Supporti Attivi per il Lavoro

Il Servizio Supporti Attivi per il Lavoro offre gratuitamente a tutte le persone che sono alla ricerca di un'occupazione (uomini, donne, italiani e stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno) servizi di informazione e orientamento per la ricerca del lavoro.

DOVE:

SPAZIO INFORMATIVO (zona 8):
Villa Scheibler
Supporti Attivi per il lavoro
Via Felice Orsini, 21 - 20157 Milano
Tel. 02884.45013
Informazioni: telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00

SPAZIO ORIENTAMENTO (zona 1):
Servizio Supporti Attivi per il lavoro
Viale G. D'Annunzio, 15 - 20123 Milano
Tel. 02884.48547 - 48555 (fissare un appuntamento per il colloquio)
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

2. CELAV: Centro di Mediazione al lavoro.


Come si accede al Servizio:
 I cittadini milanesi possono rivolgersi, senza appuntamento, allo Sportello informativo del Centro, in via Scaldasole 5, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 16.30.
Centro di Mediazione al Lavoro: 
via Scaldasole 5 - 20123 Milano 
Tel. 02 884 68147 - Fax 02 884 45913

Per conoscere gli altri servizi che a Milano si occupano di lavoro puoi rivolgerti direttamente agli operatori.



Un buono strumento di ricerca del lavoro è la consultazione del data base del lavoro Sailor che trovate al seguente indirizzo: 


Anche l’utilizzo dei vari centri per l’impiego può fornire indicazioni utili e orientamenti: http://www.provincia.milano.it/sintesi/afolcpi/index.html

Altri spazi web consultabili per la ricerca del lavoro sono le agenzie accreditate per il lavoro che elenchiamo qui di seguito e alle quali si accede cliccando sul nome):


Ecco, infine, un elenco delle agenzie di supporto al lavoro accreditate (ex interinali) con relativi link:
Tirocini formativi e di orientamento
Destinatari
L’istituto del tirocinio formativo e di orientamento si rivolge ai giovani maggiori di 16 anni che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi, inoccupati e in cerca di occupazione, disoccupati o occupati con contratto di lavoro o di collaborazione a tempo parziale.
 Obiettivo
Il tirocinio formativo e di orientamento è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro attraverso un’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro.
Durata
Il tirocinio formativo e di orientamento ha una durata massima di sei mesi.
Indennità di partecipazione
Il tirocinante ha diritto ad un’indennità di partecipazione, il cui importo deve essere esplicitato nella convenzione di tirocinio, non inferiore a euro 400 lorde mensili, riducibili a 300 nel caso siano erogati i buoni pasto o il servizio mensa o quando l’impegno giornaliero per il tirocinante non sia superiore a 4 ore. Ai fini fiscali, le somme percepite costituiscono reddito da lavoro dipendente.
 Chi promuove i tirocini (soggetti promotori)
                 I tirocini possono essere promossi da i seguenti enti: §
                istituzioni scolastiche ed enti accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle leggi regionali 22/2006 e 19/2007 (link catalogo operatori) §
                enti autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla legge regionale 22/2006 §
                enti autorizzati nazionali ai servizi al lavoro ai sensi del d.lgs n. 276 del 2003 §
                comunità terapeutiche e cooperativa sociali iscritte negli specifici albi regionali che si attivano per i gli utenti dei loro servizi
Chi può ospitare i tirocinanti
I tirocinanti possono essere collocati presso persone fisiche o giuridiche, di natura pubblica o privata, detti soggetti ospitanti. L’impresa/l’Ente che vuole offrire un tirocinio presso una propria unità operativa deve garantire una serie di requisiti e rispettare una serie di vincoli (link sezione imprese). Tutorship Il soggetto promotore deve individuare una figura di riferimento (tutor) che predisponga il progetto formativo, organizzi e monitori il tirocinio, rediga la certificazione finale. Parallelamente anche il soggetto ospitante dovrà nominare un responsabile del progetto formativo che affianchi il giovane sul luogo di lavoro.
 Diritti e doveri del tirocinante
Il tirocinante: §
                 ha diritto a un’indennità di partecipazione, come sopra specificato §
                può svolgere solo attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio che non comportino l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi o riconducibili alla sfera privata §
                può svolgere l’attività in ore notturne (tra le 23 e le 7) solo in presenza di intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa per i minori, e a condizione che tale modalità di svolgimento sia giustificata dall’attività dell’azienda §
                ha diritto alla sospensione - non computabile ai fini della durata del tirocinio - per maternità, malattia lunga o infortunio per una durata pari o superiore a 60 giorni o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante §
                ha diritto all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e ad un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi §
                durante lo svolgimento del tirocinante, non perde lo stato di disoccupazione eventualmente posseduto §
                deve attenersi a quanto previsto dal progetto formativo individuale, svolgendo le attività previste dagli obiettivi formativi del tirocinio che non possono riguardare l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, o riconducibili alla sfera privata.
Certificazione
Al termine del tirocinio il soggetto promotore deve rilasciare un’attestazione che riporti la sede e il periodo di svolgimento del tirocinio e un attestato delle competenze acquisite possibilmente con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali o, quando sarà istituito, al repertorio nazionale previsto dalla legge 92/2012 (art. 4 comma 67).
Tirocini formativi e di orientamento per soggetti disabili o svantaggiati
Il tirocinio è un’esperienza pratica svolta presso un ente pubblico o un’azienda privata al cui termine viene rilasciata una specifica certificazione. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro. In particolare, il tirocinio formativo e di orientamento per soggetti disabili o svantaggiati è finalizzato ad agevolare l’inclusione sociale.
Durata
Per questa categoria di persone sono stati previsti diversi vincoli di durata:
                per gli svantaggiati 12 mesi, estensibili fino a 24 mesi in presenza di parere espresso da soggetto terzo competente
                fino a un massimo di 24 mesi per i disabili. Per casi particolari segnalati dal Comitato Tecnico Provinciale, non c’è limite di durata. Indennità di partecipazione
L’indennità di partecipazione viene determinata tenendo conto delle capacità e abilità residue del tirocinante come da valutazione del Comitato Tecnico Provinciale.
Chi promuove i tirocini (soggetti promotori)
I tirocini possono essere promossi da i seguenti enti: §
                istituzioni scolastiche ed enti accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle leggi regionali 22/2006 e 19/2007 (link catalogo operatori) §
                enti autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla legge regionale 22/2006 §
                enti autorizzati nazionali ai servizi al lavoro ai sensi del d.lgs n. 276 del 2003 §
                comunità terapeutiche e cooperativa sociali iscritte negli specifici albi regionali che si attivano per i gli utenti dei loro servizi

Chi può ospitare i tirocinanti
I tirocinanti possono essere collocati presso persone fisiche o giuridiche, di natura pubblica o privata, detti soggetti ospitanti.
L’impresa/l’Ente che vuole offrire un tirocinio presso una propria unità operativa deve garantire una serie di requisiti e rispettare
Tutorship
Il soggetto promotore deve individuare una figura di riferimento (tutor) che predisponga il progetto formativo, organizzi e monitori il tirocinio, rediga la certificazione finale.
Parallelamente anche il soggetto ospitante dovrà nominare un responsabile del progetto formativo che affianchi il giovane sul luogo di lavoro.
Diritti e doveri del tirocinante
Il tirocinante: §
                ha diritto a un’indennità di partecipazione, come sopra specificato §
                può svolgere solo attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio che può prevedere anche l’acquisizione di professionalità elementari. §
                può svolgere l’attività in ore notturne (tra le 23 e le 7) solo in presenza di intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa per i minori, e a condizione che tale modalità di svolgimento sia giustificata dall’attività dell’azienda §
                ha diritto alla sospensione - non computabile ai fini della durata del tirocinio - per maternità, malattia lunga o infortunio per una durata pari o superiore a 60 giorni o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante
                ha diritto all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e ad un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi §
                durante lo svolgimento del tirocinante, non perde lo stato di disoccupazione eventualmente posseduto §
                deve attenersi a quanto previsto dal progetto formativo individuale, svolgendo le attività previste dagli obiettivi formativi del tirocinio che non possono riguardare l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, o riconducibili alla sfera privata.
Certificazione
Al termine del tirocinio il soggetto promotore deve rilasciare un’attestazione che riporti la sede e il periodo di svolgimento del tirocinio e un attestato delle competenze acquisite possibilmente con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali o, quando sarà istituito, al repertorio nazionale previsto dalla legge 92/2012 (art. 4 comma 67).

APPRENDISTATO
5 passi per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o contratto di mestiere
Il contratto di apprendistato è la forma di inserimento lavorativo prevista per i giovani!!

Con 5 semplici passi imparerai ad utilizzare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e troverai le risposte ai tuoi quesiti ed alle tue perplessità.
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è un contratto di lavoro a contenuto formativo; permette ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni di acquisire una qualifica di operatore professionale o un diploma professionale di tecnico. Questi sono titoli di studio riconosciuti a livello nazionale che permettono l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione.

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, che può essere stipulato da tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività. Per i soggetti pubblici, invece, si è in attesa di regolamentazione delle modalità di attuazione.

Attraverso il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale puoi:
• lavorare e ottenere una retribuzione con le stesse tutele (INSERIRE LINK A SEZIONE “TUTELE DEGLI APPRENDISTI” di tutti gli altri lavoratori dipendenti;
• imparare sul posto di lavoro acquisendo competenze tecnico-professionali specifiche.
• ricevere sostegno nell’apprendimento da parte del tuo tutore aziendale.
• consegui re una qualifica o un diploma professionale e costruire delle prospettive di carriera.

Si chiama “contratto formativo” perché all’esperienza lavorativa si alternano momenti di formazione, che possono svolgersi sia all’interno dell’impresa sia all’esterno, presso strutture formative specializzate (Enti di formazione, scuole, etc.), che permettono ai giovani di acquisire un titolo di studio.
Le caratteristiche del contratto

Forma, durata del periodo formativo  e contenuto del contratto
Il contratto di assunzione in apprendistato deve essere stipulato necessariamente in forma scritta e sottoscritto dal datore di lavoro e dall’apprendista.

La durata della componente formativa del contratto non può essere superiore a tre anni, per l’acquisizione di una qualifica di operatore professionale, ovvero quattro anni nel caso di diploma professionale di tecnico. Per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, è possibile riconoscere crediti formativi in ingresso in base alle competenze possedute.  

Il contratto deve contenere:
1) l’attività lavorativa (prestazione) oggetto del contratto;
2) la durata del periodo di prova e del periodo di formazione in apprendistato, nell’ambito dei limiti massimo e minimo fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
3) il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale;
4) il titolo di studio o di alta formazione che potrà essere acquisito al termine del rapporto e la relativa qualifica contrattuale.

Piano Formativo Individuale
Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI), che definisce il percorso formativo dell'apprendista.
Il PFI deve contenere:
• i dati relativi all’azienda, all’apprendista e al tutor o referente aziendale;
• l’indicazione del titolo di qualifica di operatore professionale o di diploma di tecnico professionale da acquisire;
• le modalità di articolazione e di erogazione della formazione di competenza aziendale.

Tutor o referente aziendale
In azienda l’apprendista dovrà essere seguito da un tutore o referente aziendale, che ha la funzione di favorire un efficace inserimento nel contesto produttivo e supportare una graduale acquisizione delle competenze tecnico-professionali.
Le caratteristiche e gli obblighi del tutor o referente aziendale sono definiti dalla contrattazione collettiva.
Anche alcune Regioni hanno emanato disposizioni sul tutor o referente aziendale, al fine di assicurare un adeguato supporto al percorso formativo degli apprendisti.
Per informazioni sulla eventuale regolamentazione regionale per il tutor si rimanda ai siti delle Regioni e Province Autonome raggiungibili dalla sezione “Come funziona” del portale nazionale.
                                                                                    

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